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Gentile Collega,
Ti informo che il servizio previdenziale e contrattuale della Dott.ssa Pellecchia, solo per questa settimana, si terrà giovedì pomeriggio dalle ore 16,30 alle 19,30 anziché di mattina.
Ti informo, inoltre, che la dott.ssa Pellecchia riceverà anche sabato 22 dicembre p.v. dalle 16,30 alle 18,30 per fornire qualsiasi chiarimento utile in merito al prossimo concorso straordinario delle farmacie (compilazione domanda, calcolo punteggi, delucidazioni varie).
Cordiali saluti
Il Presidente
Dr. Ferdinando Maria de Francesco
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Gentile Collega,
con riferimento alla precedente news relativa alle richieste informali di stato di servizio da inoltrare al Coordinatore del Servizio Farmaceutico all'indirizzo email
Questo anche al fine di agevolare l'ASL nella ricostruzione dei periodi di servizio e consentire una maggiore rapidità nelle risposte ai diversi quesiti posti.
Certo in una Tua preziosa collaborazione, si inviano cordiali saluti.
Il Presidente
Dr. Ferdinando Maria de Francesco
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Gentile Collega,
con riferimento alla presentazione della domanda di partecipazione ai concorsi straordinari delle farmacie, si ritiene opportuno fare alcune precisazioni.
Com'è noto, la presentazione della domanda deve essere effettuata esclusivamente on line servendosi della piattaforma ministeriale al seguente link (https://www.concorsofarmacie.sanita.it ).
Non è dunque necessario produrre alcun documento cartaceo e, quasi tutto , potrà essere autocertificato, ad eccezione delle pubblicazioni scientifiche che dovranno essere spedite secondo le modalità indicate dai singoli bandi.
Tra le varie autocertificazioni, quella relativa ai periodi di lavoro espletati nel corso della propria carriera, riveste particolare importanza. Tale importanza è legata al fatto che il periodo autocertificato deve assolutamente corrispondere a quanto risulta agli atti della Pubblica Amministrazione (ASL) al fine di evitare di incorrere in una falsa dichiarazione.
Proprio per evitare che ciò accada, potrebbe essere consigliabile farsi rilasciare dall'ASL di riferimento un apposito certificato di servizio che, se pur non utilizzabile ai fini della presentazione della domanda, potrà tornare utile per riportare esattamente, in fase di autocertificazione i periodi risultanti presso l'ASL.
Tuttavia, al fine di evitare l'attesa dei tempi tecnici necessari alla procedura di rilascio di un certificato, sembrerebbe essere preferibile, come concordato con il Coordinatore del Servizio farmaceutico, richiedere telematicamente all'indirizzo
Tale estratto ovviamente non avrebbe validità legale ma potrebbe essere, comunque, utile per verificare quanto si va ad autocertificare ed accorciare i tempi di attesa per il rilascio di un certificato ufficiale di servizio.
Cordiali saluti
Il Presidente
Dr. Ferdinando Maria de Francesco
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Gentile Collega,
il Ministero della Salute, con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre u.s., ha modificato l'art. 2 del DM 31.3.2010, relativo al monitoraggio della dispensazione in regime privato dei medicinali stupefacenti transitati nella sezione D di cui al DPR 309/1990, eliminando l'obbligo di trasmissione di tali dati posto a carico dei farmacisti e degli Ordini provinciali.
Come si ricorderà, infatti, tali adempimenti erano stati introdotti a seguito delle semplificazioni prescrittive previste dalla L 38/2010, come forma ulteriore di controllo rispetto a quello già operato dalle ASL, per consentire la tempestiva rilevazione di eventuali abusi.
Tale monitoraggio ha evidenziato, anche sulla base delle risultanze pervenute alla Federazione degli Ordini nell'ambito della propria funzione di coordinamento, un ricorso residuale alle prescrizioni mediche da rinnovarsi volta per volta e non ha rilevato alcun abuso, confermando pertanto la piena efficacia delle semplificazioni prescrittive. Conseguentemente, il Ministero, tenuto conto anche di quanto rilevato dalla Federazione degli Ordini, ha emanato il decreto in oggetto, in vigore dal 22 dicembre 2012, disponendo che le ricette in questione restino soggette esclusivamente all'ordinario controllo delle ASL.
Pertanto, dal 22 dicembre 2012 i farmacisti non saranno più tenuti ad inviare all'Ordine provinciale competente la comunicazione riassuntiva sulle ricette in regime privato (ricette "bianche") relative alle prescrizioni dei medicinali stupefacenti transitati nella sezione D. Tali ricette dovranno comunque essere conservate dal farmacista per due anni.
Cordiali saluti
Il Presidente
Dr. Ferdinando Maria de Francesco
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